Avvertenza: 
 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
 
                               Art. 1 
 
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
 
 
  1. Nelle more di una  revisione  degli  strumenti  di  sostegno  al
reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui  agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di  importo
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art.  13,
comma 1, del citato testo unico, e' riconosciuta una somma  a  titolo
di trattamento integrativo, che  non  concorre  alla  formazione  del
reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro  a
decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e'  superiore
a 28.000 euro. 
  2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1  e'  rapportato  al
periodo di lavoro e spetta per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio
2020. 
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
riconoscono (( in via automatica )) il trattamento integrativo ((  di
cui al  comma  1  ))  ripartendolo  fra  le  retribuzioni  erogate  a
decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede  di  conguaglio  la
spettanza  dello  stesso.  Qualora  in  tale  sede   il   trattamento
integrativo di cui al comma 1 si riveli  non  spettante,  i  medesimi
sostituti d'imposta provvedono  al  recupero  del  relativo  importo,
tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di  cui
all'art. 2. Nel caso in cui il predetto importo superi  60  euro,  il
recupero dello stesso e' effettuato  ((  in  otto  rate  ))  di  pari
ammontare a partire dalla retribuzione che  sconta  gli  effetti  del
conguaglio. 
  4. I sostituti d'imposta compensano  ((  il  credito  maturato  per
effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui  al  comma
1, mediante l'istituto della compensazione )) di cui all'art. 17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 13,  commi
          1 e 1-bis (quest'ultimo abrogato dal presente  decreto  dal
          1° luglio 2020), 49 e 50 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi): 
              «Art. 13 (Altre detrazioni). - 1.  Se  alla  formazione
          del reddito complessivo concorrono uno o  piu'  redditi  di
          cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
          comma 2, lettera a), e 50, comma 1,  lettere  a),  b),  c),
          c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
          lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
                a) 1.880 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettivamente  spettante   non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
                b) 978 euro, aumentata del prodotto tra  902  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  20.000  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
                c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          27.000 euro. 
              1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi
          di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli  indicati
          nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
          c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a  quello
          della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
          credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che  non
          concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 
                1)  960  euro,  se  il  reddito  complessivo  non  e'
          superiore a 24.600 euro; 
                2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  26.600
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          2.000 euro. 
              (Omissis).». 
              «Art. 49 (Redditi  di  lavoro  dipendente). -  1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
              2.   Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
                a) le pensioni di ogni genere e gli assegni  ad  esse
          equiparati; 
                b) le somme di cui all'art. 429,  ultimo  comma,  del
          codice di procedura civile.». 
              «Art.  50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                a) i compensi percepiti, entro i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                b) le indennita' e i compensi percepiti a  carico  di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
                c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
                c-bis) le somme e i valori  in  genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di  lavoro  dipendente  di  cui  all'art.  46,   comma   1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o  professione  di  cui  all'art.  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
                d)  le  remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          articoli 24, 33, lettera a), e 34  della  legge  20  maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di cui all'art. 33, primo  comma,  della  legge  26  luglio
          1974, n. 343; 
                e) i compensi per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5,del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                f) le indennita', i gettoni di presenza e  gli  altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'art.  49,  comma  1,  e  non  siano  state   effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del Tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 
                g) le indennita' di cui all'art.  1  della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli articoli 114e 135 della Costituzione e
          alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'  i  conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; 
                h)  le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazione  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
                h-bis)  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui   al
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  comunque
          erogate; 
                i) gli altri assegni periodici, comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)  e  d)
          del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41; 
                l) i compensi percepiti  dai  soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative. 
              2. I redditi di cui alla lettera a) del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  23  e  29
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle imposte sui redditi): 
              «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro  dipendente). 
          - 1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto testo unico e le persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,  o  imprese  agricole,  le   persone   fisiche   che
          esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
          commissario  liquidatore  nonche'   il   condominio   quale
          sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme  e  valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis  I   soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero di cui all'art. 48,  concernente  determinazione
          del reddito di lavoro dipendente, comma  8-bis,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          devono in ogni caso operare le relative ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
                a) sulla parte imponibile delle somme e  dei  valori,
          di cui all'art.  48  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'art. 12 del citato testo  unico  sono
          riconosciute se il percipiente dichiara di avervi  diritto,
          indica le condizioni di spettanza, il  codice  fiscale  dei
          soggetti per i quali si usufruisce delle  detrazioni  e  si
          impegna   a   comunicare   tempestivamente   le   eventuali
          variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi
          di  imposta  successivi.  L'omissione  della  comunicazione
          relativa  alle  variazioni  comporta  l'applicazione  delle
          sanzioni previste dall' art. 11 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; 
                b) sulle mensilita' aggiuntive e sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
                c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad   anni
          precedenti di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente,  effettuando  le  detrazioni   previste   negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
                d) sulla parte imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri  di  cui  all'art.  17
          dello stesso testo unico; 
                d-bis). 
                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui all'art. 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'art. 16, comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma dell'art. 15 dello stesso testo unico,  e  successive
          modificazioni, per oneri a fronte dei quali  il  datore  di
          lavoro ha  effettuato  trattenute,  nonche',  limitatamente
          agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
          articolo,  per  erogazioni  in  conformita'   a   contratti
          collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
          incapienza delle retribuzioni a subire  il  prelievo  delle
          imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro  il
          28  febbraio  dell'anno  successivo,  il  sostituito   puo'
          dichiarare per iscritto al sostituto  di  volergli  versare
          l'importo  corrispondente  alle  ritenute  ancora   dovute,
          ovvero, di autorizzarlo  a  effettuare  il  prelievo  sulle
          retribuzioni dei periodi  di  paga  successivi  al  secondo
          dello stesso periodo di imposta. Sugli importi  di  cui  e'
          differito il pagamento si applica  l'interesse  in  ragione
          dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto  e  versato
          nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
          riferisce. L'importo che al termine del  periodo  d'imposta
          non e' stato trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro o per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere
          comunicato   all'interessato   che   deve   provvedere   al
          versamento entro il 15  gennaio  dell'anno  successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5.». 
              «Art.  29  (Ritenuta  sui  compensi  e  altri   redditi
          corrisposti dallo Stato). -  1.  Le  amministrazioni  dello
          Stato,  comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,   che
          corrispondono le somme e  i  valori  di  cui  all'art.  23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta in acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche dovuta dai percipienti . La ritenuta e' operata con
          le seguenti modalita': 
                a) sulla parte imponibile delle somme e  dei  valori,
          di cui all'art. 48,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e c), aventi  carattere
          fisso e continuativo, con i criteri e le modalita'  di  cui
          al comma 2 dell'art. 23; 
                b) sulle mensilita' aggiuntive e sui  compensi  della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da quelli di cui alla lettera a) e sulla  parte  imponibile
          delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione di reddito piu' elevato della categoria o  classe
          di stipendio del percipiente all'atto del pagamento  o,  in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; 
                c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad   anni
          precedenti di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente, al netto delle deduzioni di cui  agli  articoli
          11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; 
                d) sulla parte imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri di  cui  all'art.  17,
          dello stesso testo unico; 
                e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
          16,  comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo   unico,
          corrisposti agli eredi, con  l'aliquota  stabilita  per  il
          primo scaglione di reddito. 
              2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
          aventi carattere fisso  e  continuativo  devono  effettuare
          entro il 28  febbraio  o  entro  due  mesi  dalla  data  di
          cessazione del rapporto, se questa e'  anteriore  all'anno,
          il conguaglio di cui  al  comma  3  dell'art.  23,  con  le
          modalita' in esso stabilite. A  tal  fine,  all'inizio  del
          rapporto,  il  sostituito  deve  specificare  quale   delle
          opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende  adottare.
          Ai fini delle operazioni di conguaglio  i  soggetti  e  gli
          altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni  non
          aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare  ai
          predetti uffici, entro la fine dell'anno e,  comunque,  non
          oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
          somme corrisposte,  l'importo  degli  eventuali  contributi
          previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
          datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
          valori a carattere ricorrente la comunicazione deve  essere
          effettuata  su  supporto   magnetico   secondo   specifiche
          tecniche approvate con apposito decreto  del  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
          alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
          degli  emolumenti  dovuti   non   consenta   la   integrale
          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
          recuperata mediante  ritenuta  sulle  competenze  di  altra
          natura che siano  liquidate  anche  da  altro  soggetto  in
          dipendenza del cessato rapporto  di  lavoro.  Si  applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4. 
              3. Le amministrazioni della Camera  dei  deputati,  del
          Senato  e  della  Corte   costituzionale,   nonche'   della
          Presidenza della  Repubblica  e  degli  organi  legislativi
          delle regioni a  statuto  speciale,  che  corrispondono  le
          somme e i valori di cui al comma  1,  effettuano,  all'atto
          del pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con i criteri indicati  nello
          stesso comma. Le  medesime  amministrazioni,  all'atto  del
          pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di  cui
          all'art. 47, comma 1, lettera g),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  applicano  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri indicati nel comma 1. Si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2. 
              4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto  o  in
          parte, sui contestuali pagamenti in denaro,  il  sostituito
          e' tenuto a versare al sostituto  l'importo  corrispondente
          all'ammontare della ritenuta. 
              5. Le amministrazioni di cui al comma 1,  e  quelle  di
          cui al comma 3, che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme di  cui  agli  articoli  24,  25,  25-bis,  26  e  28
          effettuano all'atto del  pagamento  le  ritenute  stabilite
          dalle disposizioni stesse.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art.  17  (Oggetto). -  1.  I  contribuenti   eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis). 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art.  8,
          comma 1,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35,  comma
          15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di  avvalersi,
          a partire dalla data di notifica del  provvedimento,  della
          compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta  esclusione  opera  a  prescindere
          dalla tipologia e dall'importo dei crediti,  anche  qualora
          questi  ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
          all'attivita' esercitata con la  partita  IVA  oggetto  del
          provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la  partita
          IVA risulti cessata. 
              2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui  all'art.
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          esclusione della partita IVA dalla banca dati dei  soggetti
          passivi  che  effettuano  operazioni  intracomunitarie,  ai
          sensi  dell'art.  35,  comma  15-bis,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di
          notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
          IVA, ai sensi del comma  1  del  presente  articolo;  detta
          esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
          le  irregolarita'  che  hanno  generato   l'emissione   del
          provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.».